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Abuso d’ufficio e abusivismo edilizio.


S. Anna Arresi, Porto Pino, complesso abusivo

S. Anna Arresi, Porto Pino, complesso abusivo

Recente importante pronuncia della Suprema Corte di cassazione, attraverso un annullamento con rinvio, in tema di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) in relazione con l’abusivismo edilizio.

E’ richiesto il dolo intenzionale per la configurazione dell’elemento soggettivo del reato: l’autore del comportamento illecito dev’essere consapevole dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, conseguito con un comportamento volontario.

La volontarietà del comportamento può esser desunta anche dalla palese illiceità dell’atto e dai relativi tempi di emanazione.

La sentenza Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2013, n. 20732 indica un rilevante indirizzo giurisprudenziale utile per reprimere comportamenti illeciti da parte di amministratori e funzionari pubblici in danno dell’ambiente e del territorio.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

ginepro, mare, cielo

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dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente

Cass. pen., Sez. III, n. 20732 del 14 maggio 2013 (Ud. 19 mar. 2013)

Pres. Teresi, Est. Gentile, Ric. PG in proc. Di Rosa ed altri.

Urbanistica. Abuso di ufficio ed elemento soggettivo nell’ambito dei reati edilizi.

In tema di abuso di ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell’agente ed obiettivo primario  da costui perseguito. L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 323 cod. pen., pertanto, nell’ambito dei reati edilizi, consiste nella consapevolezza dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo e può essere desunta anche dalla macroscopica illiceità dell’atto e dai tempi di emanazione dello stesso.

 

qui il testo integrale della sentenza Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2013, n. 20732

 

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. giugno 2, 2013 alle 9:34 PM

    L’ha ribloggato su Fabio Argiolas.

  1. Maggio 31, 2013 alle 7:16 am

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