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Per smaltire rifiuti speciali pericolosi è necessario essere autorizzati.


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Pronuncia di sensibile interesse quella recentemente emessa in sede cautelare dal T.A.R. Sardegna in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

L’ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 319 ha ricordato, essendovene purtroppo bisogno, che “lo smaltimento in discarica (senza trattamento) di rifiuti prelevati dall’Acquedotto Pugliese … e qualificati come ‘fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice CER 19.08.05’” non possa avvenire in assenza di specifica autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Inoltre, per tali tipologie di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi), opera tendenzialmente “la prevalenza del principio dell’autosufficienza nello smaltimento” nella regione di produzione, come da giurisprudenza costituzionale che si riferisce alla fase del “trattamento” prima del conferimento in discarica (Corte cost. n. 505/2002; Corte cost. n. 335/2001; Corte cost. n. 281/2000; Corte cost. n. 196/1998).  

La fase del trattamento di tali tipologie di rifiuti e la specifica autorizzazione si confermano elementi essenziali per la corretta gestione dei medesimi rifiuti.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

trasporto rifiuti urbani alla discarica di Serdiana negli anni ’90 del secolo scorso (da Sardegna Industriale)

N. 00319/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00376/2020 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2020, proposto da

SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE DISCARICHE S.r.l. (S.I.Ge.D. S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Marras, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino 128;

contro

-PROVINCIA DI SASSARI – Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici–Servizio Vi-Aia,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a- della DIFFIDA ai sensi dell’art. 29-nonies D.Lgs. 152/06, prot. n. GE 2020/18130 del 08.05.2020, della Provincia di Sassari, Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici, riferita all’impianto IPPC 5.4. discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi in località Scala Erre a Sassari, nella parte recante la diffida alla SIGED s.r.l. e al suo legale rappresentante Antonio Marras <<ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-decies comma 9 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: I) dal ricevere “RIFIUTI DI PROVENIENZA EXTRA INSULARE” e pertanto a limitare i conferimenti in discarica esclusivamente a quanto autorizzato dall’art. 1 punto 5 dell’AIA …>>

di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, ivi compresi i richiamati nella diffida sub a):

b- parere prot. n. 14249 del 02.07.2019 a firma congiunta del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio (TAT) e del Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;

c- deliberazione G.R. n. 18/43 del 20.04.2009;

d- deliberazione G.R. n. 13/34 del 30.04.2002;

e- deliberazione G.R. n. 50/17 del 21.12.2012;

f- Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 31.05.2010 rilasciata dalla Provincia di Sassari, come aggiornata col provvedimento n. 29.04.2011;

tutti nella parte in cui pongono il divieto di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza extra – insulare;

e per il riconoscimento del diritto della SIGED s.r.l. di trattare nel proprio impianto rifiuti speciali non pericolosi di provenienza extra – insulare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Sassari e di Regione Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente società SIGED accoglie nella discarica sita in località “Scala Erre” del Comune di Sassari rifiuti-fanghi provenienti dall’Acquedotto pugliese (fognature), tramite la società Domus , soggetto conferitore ;

Considerato che l’attività di discarica svolta da SIGED è stata autorizzata con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 2 del 31.05.2010 rilasciata dalla Provincia di Sassari, poi aggiornata con il successivo provvedimento integrativo/modificativo del 29.04.2011;

rilevato che tale ultima autorizzazione ha ampliato l’ <ambito di provenienza> dei rifiuti ammissibili estendendolo dal Nord Sardegna a tutto il territorio regionale;

considerato che l’impianto opera come “DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI”; in particolare “L’impianto IPPC, di estensione totale di 180.000 mq, consiste in una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di tipo 2B” :

(a) Lotto I in esaurimento (impianto esistente), composto da moduli 1, 2 e 3, della volumetria complessiva di 200.000 mc, di cui 99.817 già abbancati alla data Febbraio 2007;

b) Lotto II da realizzare (nuovo impianto), della volumetria complessiva di 270.000 mc;

rilevato che i provvedimenti rilasciati dall’Amministrazione sono coerenti e corrispondono alle domande formulate dalla stessa società SIGED, essendo stata la domanda limitata all’acquisizione di conferimenti regionali, con espressa esclusione di quelli extra-insulari;

considerato che SIGED non ha mai chiesto un ampliamento dell’AIA per acquisire anche rifiuti extra-regionali;

considerato che l’attività SIGED non implica “trattamento” dei rifiuti, ma mera collocazione in discarica dei rifiuti;

Considerato che entrambe le autorizzazioni AIA sono state emanate “successivamente” all’ invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 26.1.2007;

ritenuto, comunque, che dall’analisi della sentenza, risulta evidente che l’ambito di efficacia della pronuncia della Corte non è “generale”, ma è circoscritto al “trattamento” di <rifiuti speciali pericolosi> , essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001 n. 6 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2001”), “NELLA PARTE IN CUI, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», NON ESCLUDE DALL’APPLICABILITÀ DEL DIVIETO I RIFIUTI DI PROVENIENZA EXTRAREGIONALE DIVERSI DA QUELLI URBANI NON PERICOLOSI”;

considerato che la Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza (riferita alla legge regionale sarda 6/2001), si è, significativamente, così espressa:

“Questa Corte già più volte è intervenuta sui limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione.

Da un lato si è statuito che, alla luce del <PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA> stabilito espressamente, ora, dall’art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, IL DIVIETO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE EXTRAREGIONALE È APPLICABILE AI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI; mentre si è, d’altro canto, affermato che il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale NON POSSONO VALERE PER QUELLI PERICOLOSI – fra i quali sono compresi, fra gli altri, anche gran parte di quelli di origine sanitaria (sentenza n. 281 del 2000) – né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).

Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti – pericolosi e speciali (sentenza n. 505 del 2002) – non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001).

Tanto più che vi è la necessità, per determinate categorie di rifiuti (quali quelli sanitari pericolosi), che lo smaltimento avvenga in <strutture specializzate>, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale. Questa constatazione vale a superare le argomentazioni della Regione che tendono a valorizzare il requisito della “prossimità” rispetto a quello della “specializzazione”. E’ evidente, infatti, che l’ordine logico richiede che il requisito della “specializzazione” preceda quello della “prossimità”, posto che solo dopo aver determinato la tipologia dei rifiuti può aversi un quadro della dislocazione degli impianti che trattano del loro smaltimento nel territorio nazionale. Del resto, questa Corte già si è pronunciata nelle sentenze innanzi citate sulla impossibilità che, PER LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE ESULANO DALLA “ORDINARIETÀ”, sia predeterminato un ambito territoriale ottimale e sulla necessità che lo smaltimento sia effettuato nella maniera più appropriata.

Dalle citate sentenze emerge che il principio dell’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari non si applica alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi.

Poiché la censurata disposizione, operando una indiscriminata assimilazione di ogni genere di rifiuto di origine extraregionale, ne vieta globalmente l’ingresso nel territorio regionale, anche se, come nel caso in oggetto, finalizzato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ne deriva il suo contrasto con il principio fondamentale rilevabile nella legislazione dello Stato e, quindi, la sua incostituzionalità.

Con accoglimento della questione con riferimento alla violazione dei limiti fissati alla autonomia legislativa regionale”;

inoltre la Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 196 del 1998 (riferita alla normativa del Friuli Venezia Giulia), ove si era, analogamente, affermato che <IL DIVIETO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI PRODUZIONE EXTRAREGIONALE È PIENAMENTE APPLICABILE AI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI NONCHÉ AI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI…mentre “si è invece statuito che il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli “pericolosi” -comprensivi quindi anche, secondo la disciplina introdotta dal decreto n. 22 del 1997, di quelli che la previgente normativa del d.P.R. n. 915 del 1982 definiva “tossici e nocivi”- i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati (sentenza n. 281 del 2000);

è pertanto nell’ambito di questa duplice soluzione giurisprudenziale che va inquadrata la questione in esame che riguarda i rifiuti “speciali” non pericolosi, antecedentemente definiti “non tossici e non nocivi”, per i quali occorre dunque verificare se valga o meno il criterio prioritario della autosufficienza nello smaltimento, tenendo conto che la disciplina legislativa dei conferimenti nelle discariche prende in considerazione sia il luogo di produzione sia le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

il criterio del luogo d’origine, valutato insieme con l’assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito nei confronti dei RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI, RISPETTO AI QUALI “L’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LO SMALTIMENTO” È CONSIDERATO “LOGICAMENTE LIMITATO E PREDETERMINABILE IN RELAZIONE AI LUOGHI DI PRODUZIONE”, stabilendo infatti l’art. 23 del decreto n. 22 che esso coincida di regola con il territorio provinciale, in modo da GARANTIRE AL SUO INTERNO L’AUTOSUFFICIENZA DELLO SMALTIMENTO (sentenza n. 281 del 2000). Invece il criterio della pericolosità è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto “pericolosi”, giacché per il loro smaltimento, date le loro caratteristiche, appare prioritaria, alla luce del principio desumibile dall’art. 5, comma 3, lettere b) e c),del decreto n.22, l’esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee; esigenza che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

I rifiuti “speciali”, secondo la classificazione dell’art. 7 del citato decreto n. 22, costituiscono una variegata tipologia comprensiva, prescindendo dalle caratteristiche di eventuale pericolosità, di ben dieci categorie di rifiuti di diversa origine. La loro produzione è generalmente connessa ad attività lavorative: di tipo agricolo, edilizio, industriale, artigianale, commerciale, sanitario e così via. Evidente la ragione per cui anche per i rifiuti “speciali”, al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire L’OBIETTIVO SPECIFICO DELL’AUTOSUFFICIENZA NELLO SMALTIMENTO, fissato in modo espresso dall’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 PER I SOLI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI.

Va quindi esclusa la possibilità di estensione ai rifiuti DIVERSI DA QUELLI URBANI NON PERICOLOSI del principio specifico dell’autosufficienza locale nello smaltimento e va invece applicato -come questa Corte ebbe modo di affermare nella ricordata decisione n. 281 del 2000 a proposito dei rifiuti “pericolosi”- anche ai rifiuti “speciali” non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell’art. 22, comma 3, lettera c) del citato decreto n. 22 del 1997>;

dunque, anche nel caso oggetto della sentenza 335/2001 (per FVG) è stato analogamente affermato che “il divieto di smaltimento nelle discariche regionali di rifiuti di provenienza extraregionale contenuto nelle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia denunciate contrasta, nella parte in cui riguarda i RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI NON PERICOLOSI, con l’art. 120 della Costituzione ed inoltre non si adegua alle citate norme di riforma economico-sociale introdotte in materia dal decreto n. 22 del 1997>.

In sostanza l’orientamento invocato (con effetti “diretti” sull’autorizzazione) non può trovare applicazione in questo contesto in quanto l’oggetto della pretesa è lo smaltimento in discarica (senza trattamento) di rifiuti prelevati dall’Acquedotto Pugliese dalla società Domus e qualificati come “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice CER 19.08.05”.

In definitiva non risulta fondata la domanda cautelare attinente lo smaltimento di tali fanghi-rifiuti senza aver ottenuto, previamente, alcun titolo di ampliamento dell’AIA (mai richiesto).

Inoltre l’estensione potenziale “di fatto” non trova nemmeno sostegno nelle indicate sentenze della Corte costituzionale, in considerazione della tipologia dei rifiuti, per i quali la Corte stessa sancisce la prevalenza del principio dell’autosufficienza nello smaltimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Grazia FlaimFrancesco Scano
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 7 agosto 2020

Cagliari, sede del T.A.R. Sardegna (Piazza del Carmine-Via Sassari)

(foto da Sardegna Industriale, da mailing list ambientalista, S.D., archivio GrIG)

  1. capitonegatto
    agosto 13, 2020 alle 10:43 am

    Ma se nella pandemia , e’ lo stato centrale che decide al di sopra di norme e leggi regionali, lo stesso sarebbe auspicabile in materia di rifiuti. Il territorio e’ globale , e il rifiuto che inquina le falde non sente confini tra regioni.
    Come cittadino ,penso dovremmo aggiungere un piccolo grande tassello a come smaltire tutti quei rifiuti non speciali e non ingombranti , che si accumulano in modo disperso ai lati delle strade urbane e non, dove nessuno li raccoglie. C’e’ da chiedersi se il contratto con le aziende che operano il ritiro rifiuti , prevede questa raccolta , e non solo quelli dei cassonetti o bidoni.

  2. porico
    agosto 13, 2020 alle 12:19 PM

    Se prevale il criterio dell’autosufficienza sarebbe bene che il territorio Sardo non accogliesse i rifiuti pericolosi prodotti in altre regioni ( 0 NO!)

  3. ottobre 10, 2020 alle 4:52 PM

    provvedimento cautelare confermato – sempre in sede cautelare – dal Consiglio di Stato.

    Pubblicato il 09/10/2020
    N. 05933/2020 REG.PROV.CAU.

    N. 06843/2020 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 6843 del 2020, proposto da

    Societa’ Italiana Gestione Discariche S.r.l., Antonio Marras, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino 128;

    contro

    Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
    Provincia di Sassari – Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Serv. Tecnologici – Serv. VI -Aia, Assessorato Tutela dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna non costituiti in giudizio;
    Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
    per la riforma

    dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00319/2020, resa tra le parti.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna;

    Vista la impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Franco Pilia e Stefano Carboni;

    Considerato che non sussistono i presupposti stabiliti dagli art. 55 e 62 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare anche in considerazione:

    a) della insensibilità, rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2007, della clausola dell’A.I.A. che vieta l’importazione di rifiuti da altre regioni;

    b) della non immediata percepibilità del pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe la ditta ricorrente.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    Respinge l’appello (Ricorso numero: 6843/2020).

    Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000 (duemila) a favore di ciascuna parte costituita.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

    Vito Poli, Presidente, Estensore

    Nicola D’Angelo, Consigliere

    Silvia Martino, Consigliere

    Giuseppa Carluccio, Consigliere

    Michele Conforti, Consigliere

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE
    Vito Poli

    IL SEGRETARIO

  4. ottobre 19, 2020 alle 6:15 PM

    dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 19 ottobre 2020
    Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 14 ottobre 2020
    «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Acque reflue – Fanghi di depurazione – Ambito di applicazione – Nozione di “rifiuto” – Cessazione della qualifica di rifiuto – Operazione di recupero o di riciclaggio»: https://lexambiente.it/materie/rifiuti/107-giurisprudenza-comunitaria107/15260-rifiuti-fanghi-di-depurazione.html

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